Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 90

(Nuova denominazione e attività del Fondo regionale per la gestione del CeSFAM)

1. La denominazione del Fondo regionale per la gestione del Centro Servizi per le Foreste e le Attività della Montagna (CeSFAM), istituito dall'articolo 5, comma 113, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche, è sostituita dalla seguente: <<Fondo regionale per i servizi forestali>>. Gli interventi e i relativi provvedimenti amministrativi predisposti con riferimento al Fondo regionale per la gestione del CeSFAM si intendono riferiti al Fondo regionale per i servizi forestali.

2. Con le disponibilità del Fondo di cui al comma 1, sono realizzati i seguenti interventi attribuiti alla competenza della Direzione centrale:

a)

( ABROGATA )

b)

( ABROGATA )

c)

( ABROGATA )

d) formazione e aggiornamento professionale, ivi comprese le relative attività funzionali e di supporto logistico, la promozione di attività di ricerca, di sperimentazione e di didattica;

e) ogni altro intervento rientrante nelle attribuzioni della Direzione centrale e autorizzato dalla Giunta regionale.

(2)(3)(4)

3.

( ABROGATO )

(5)

3 bis. Il Fondo è amministrato dal Direttore del Servizio competente in materia di gestione forestale.

(1)

Note:

Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 30/2007

Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 17/2008

Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2009

Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2009

Comma 3 abrogato da art. 13, comma 37, lettera a), L. R. 11/2011