﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 23 aprile 2007

      , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme in materia di risorse forestali.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 88</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Contratto)<p><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Fermi restando i principi che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei relativi limiti assunzionali stabiliti dalla normativa nazionale e regionale, con riferimento all'articolo 87, comma 1, al personale operaio dipendente si applica, a seconda della tipologia prevalente dei lavori per la quale è destinato a essere impiegato, il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il settore edile e affini o del settore agricolo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Rientrano o sono assimilabili a operazioni proprie dell'attività edile la manutenzione e il ripristino degli immobili di proprietà regionale, delle opere connesse alle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, nonché delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica previste quali opere accessorie nell'ambito dei lavori principali di tipo edile.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Sono propriamente attività agricolo-forestali quelle selvicolturali, vivaistiche e floro vivaistiche, di sperimentazione in agricoltura, di miglioramento delle aree verdi e forestali, di tagli colturali e sanitari, di utilizzazioni forestali, d'imboschimento e di rimboschimento, di miglioramento dei boschi e attività connesse, i lavori di esclusiva riqualificazione ambientale e paesaggistica, di difesa del suolo, di manutenzione della viabilità forestale e di servizio, i lavori di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Al personale operaio dipendente possono essere applicati, ad integrazione del contratto di cui al comma 1, compatibilmente con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la contrattazione di secondo livello prevista dal CCNL preso a riferimento;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>in via alternativa o complementare rispetto a quanto previsto dalla lettera a), accordi, sottoscritti con i soggetti aventi rappresentatività sindacale, per l'erogazione di remunerazioni strettamente collegate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità.</p><p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4 bis. </span>La procedura per l'integrazione contrattuale di cui al comma 4 ha luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati al riguardo con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali e avviene nel rispetto dei seguenti criteri:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>il Direttore centrale partecipa alle trattative con la controparte quale rappresentante dell'Amministrazione regionale e può avvalersi della collaborazione degli uffici della Direzione centrale competente in materia di personale per la verifica della compatibilità delle proposte contrattuali con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>entro trenta giorni dalla conclusione delle trattative l'ipotesi di integrazione contrattuale, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è inviata all'Avvocatura della Regione per il parere legale sullo schema di contratto e alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>trascorsi trenta giorni dall'invio di cui alla lettera b) senza che siano formulati rilievi, il Direttore centrale è autorizzato alla sottoscrizione dell'integrazione contrattuale con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>qualora l'Avvocatura della Regione o la Direzione centrale competente in materia di bilancio formulino rilievi, le parti si incontrano entro trenta giorni dal ricevimento dei medesimi da parte del Direttore centrale.</p><p><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 60, lettera d), L. R. 18/2011</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo sostituito da art. 3, comma 2, L. R. 20/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 4 sostituito da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 4 bis aggiunto da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Parole sostituite alla lettera a) del comma 4 bis da art. 2, comma 25, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.</p></p></body></html>