Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 62

(Esclusioni)

1. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui agli articoli 59, comma 1, e 60 le specie vegetali che provengono da colture effettuate in giardino o in aziende agricole e che siano corredate di un documento attestante la provenienza.

2. Nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie erbacee e arbustive, coltivate o spontanee, nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il fondo, eserciti pratiche agro-pastorali.

(1)

3. I divieti di cui all'articolo 59, comma 3, relativamente alle specie di interesse regionale non si applicano agli animali allevati in appositi impianti e dei quali sia documentata la provenienza.

Note:

Comma 2 sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 13/2009