Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 52

(Modifica del vincolo idrogeologico)

(1)

1. La proposta di modifica dei perimetri delle aree soggette a vincolo idrogeologico è presentata da chiunque vi abbia interesse alla Direzione centrale, corredata di una perizia tecnica predisposta da tecnici abilitati con specifica competenza in materia di tutela del suolo come previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, è pubblicata nella forma dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2)(3)

2. La proposta di cui al comma 1, subito dopo la pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, è depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi. Del deposito è data notizia con apposito avviso pubblicato nell'albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti tale forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

3. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni, cui segue il provvedimento di modifica del vincolo idrogeologico.

(4)

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 124, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Parole aggiunte al comma 1 da art. 124, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 3 da art. 124, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012