Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 47

(Autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico)

1. Il vincolo idrogeologico ha per finalità la tutela dell'ambiente fisico; nei terreni soggetti al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923, ogni attività comportante trasformazione dei terreni in altra destinazione d'uso è autorizzata dalla Direzione centrale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 48 e 51 della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, costituisce trasformazione del terreno ogni intervento avente rilevanza urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia che comporti una modifica permanente delle modalità di utilizzo e di occupazione o che possa compromettere la stabilità dello stesso, innescare fenomeni erosivi e turbare il regime delle acque.