Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 30

(Principi per la tutela del patrimonio genetico forestale)

1. Ai fini della conservazione della biodiversità, la Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e sostiene l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali arboree e arbustive di provenienza certificata.

2. La Regione provvede all'individuazione di popolamenti vegetali e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione idoneo alla coltivazione vivaistica, attraverso la stipula di apposite convenzioni con i rispettivi proprietari, nonché all'acquisizione di aree boscate e di piante singole o gruppi di piante di particolare importanza. I popolamenti vegetali e le singole piante sono iscritti a cura della Direzione centrale nel registro regionale dei materiali di base di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

(1)

3. La Direzione centrale è autorizzata a sostenere le spese di gestione e manutenzione delle superfici forestali e delle piante iscritte nei registri regionali dei materiali di base, allo scopo di assicurare le migliori condizioni per la conservazione del patrimonio genetico.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 105, comma 1, L. R. 11/2014