Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 29

(Finanziamenti)

1. L'Amministrazione regionale eroga contributi ai consorzi di cui all'articolo 27 e di altri organismi associativi, anche di secondo grado, ovvero agli enti che svolgono in forma associata funzioni connesse alla gestione forestale, con priorità per i consorzi forestali certificati ai sensi dell'articolo 19.

(1)(4)(5)

1 bis. Con apposito regolamento, da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

(3)

2. I consorzi e gli altri organismi associativi di cui al comma 1 beneficiano delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), e successive modifiche, e all'articolo 21 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi e interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), e successive modifiche, ivi comprese quelle finalizzate alla realizzazione dei piani di ricomposizione particellare.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi anche alle associazioni d'imprese forestali inserite nell'elenco di cui all'articolo 25, purché costituite da almeno dieci soci.

3 bis.

( ABROGATO )

(2)(6)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 3, comma 4, lettera a), L. R. 11/2011

Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 60, lettera b), L. R. 18/2011

Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 11/2011

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 60, lettera a), L. R. 18/2011

Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 60, lettera a), L. R. 18/2011

Comma 3 bis abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 28/2017