Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 12

(Progetto di riqualificazione forestale e ambientale)

1. Il PRFA è lo strumento per l'esecuzione delle attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a). Il PRFA si ispira ai principi della gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica ed è redatto da dottori agronomi e dottori forestali. In assenza di pianificazione le suddette attività devono rispettare le prescrizioni del regolamento forestale.

(1)

2. Il PRFA è obbligatorio per la proprietà pianificata, fatti salvi i casi previsti dal regolamento forestale.

3. Per le utilizzazioni forestali sulla proprietà non pianificata, il regolamento forestale stabilisce le procedure e i limiti oltre i quali il PRFA è obbligatorio.

4. Il PRFA è approvato dalla Direzione centrale. Il provvedimento di approvazione del PRFA assorbe eventuali prescrizioni e autorizzazioni previste dalla presente legge o dal regolamento forestale.

5. Nel regolamento forestale sono disciplinati i casi in cui le utilizzazioni forestali sono esenti da ogni formalità e quelli per i quali sono previste procedure semplificate di dichiarazione.

6.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

Comma 6 abrogato da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014