Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 104

(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 98, sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

a) la legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale);

b) la legge regionale 18 agosto 1980, n. 44 (Rifinanziamento della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, riguardante la difesa e lo sviluppo del settore forestale);

c) la legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78);

d) la legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), esclusi gli articoli 13 e 35;

e) l'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 (modificativo della legge regionale 22/1982);

f) l'articolo 74 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 (modificativo della legge regionale 65/1976);

g) l'articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 (modificativo della legge regionale 65/1976);

h) la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 (Norme di modifica e di integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione), esclusi gli articoli 16, 17 e 18;

i) gli articoli 52, 53 e 55 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);

j) la legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9 (Esecuzione in economia delle opere e lavori di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e assunzione a contratto del personale operaio relativo);

k) la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3);

l) la legge regionale 28 agosto 1991, n. 36 (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, recante <<Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale>>);

m) la legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale);

n) l'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura);

o) la legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale);

p) l'articolo 119 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (modificativo della legge regionale 15/1991);

q) l'articolo 33 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);

r) l'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (modificativo delle leggi regionali 65/1976 e 22/1982);

s) l'articolo 4 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 32 (modificativo della legge regionale 34/1981);

t) l'articolo 75 (modificativo della legge regionale 15/1991) e i commi da 3 a 4 sexies (riguardanti il personale operaio) dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996;

u) l'articolo 6 (modificativo della legge regionale 22/1982) e l'articolo 10 (integrativo della legge regionale 9/1990) della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6;

v) i commi 1 e 8 dell'articolo 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (modificativi delle leggi regionali 65/1976 e 22/1982);

w) gli articoli 72 e 73 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34 (modificativi della legge regionale 22/1982);

x) il comma 7 dell'articolo 9 (modificativo dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996) e i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11 (modificativi delle leggi regionali 22/1982 e 9/1990) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

y) l'articolo 39 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (modificativo della legge regionale 15/1991);

z) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (modificativi della legge regionale 34/1981);

aa) i commi da 1 a 6, da 9 a 10, da 23 a 54 e il comma 61 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);

aa bis) il comma 114 ter dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), come aggiunto dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/2001;

bb) gli articoli da 6 a 10, l'articolo 13 e i commi 4 e 5 dell'articolo 21 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97);

cc) l'articolo 6 e il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale);

dd) i commi 5 e da 7 a 12 dell'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativi della legge regionale 20/2000);

ee) gli articoli 7 e 11 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10 (modificativi delle leggi regionali 34/1981 e 15/1991);

ff) gli articoli 1 e 4 (modificativi delle leggi regionali 22/1982 e 20/2000) e il comma 4 dell'articolo 2 (modificativo dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996) della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18;

gg) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (modificativo della legge regionale 13/2001);

hh) gli articoli 30 (modificativo della legge regionale 65/1976), 31 (modificativo della legge regionale 34/1981), 34 (modificativo della legge regionale 15/1991), 37 (modificativo della legge regionale 35/1993) e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 (modificativo della legge regionale 13/2001) della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 95, L. R. 30/2007