Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Capo VII
 Disposizioni comuni
Art. 90
 (Nuova denominazione e attività del Fondo regionale per la gestione del CeSFAM)
1. La denominazione del Fondo regionale per la gestione del Centro Servizi per le Foreste e le Attività della Montagna (CeSFAM), istituito dall'articolo 5, comma 113, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche, è sostituita dalla seguente: <<Fondo regionale per i servizi forestali>>. Gli interventi e i relativi provvedimenti amministrativi predisposti con riferimento al Fondo regionale per la gestione del CeSFAM si intendono riferiti al Fondo regionale per i servizi forestali.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 30/2007
2 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 17/2008
3 Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2009
4 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2009
5 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 37, lettera a), L. R. 11/2011
Art. 92
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è fatto obbligo di richiedere alla Direzione centrale competente l'autorizzazione in sanatoria; in assenza della richiesta di autorizzazione, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento della violazione o in caso di diniego dell'autorizzazione medesima, è fatto obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore.
6. Nei casi di inosservanza dell'obbligo di ripristino di cui al comma 5 e previa diffida, la Direzione centrale competente provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, attivando le procedure per il recupero delle spese ai sensi della normativa statale vigente in materia di riscossione delle imposte dirette.
7. Nei casi di mancata presentazione del PRFA previsto dal regolamento forestale, di cui al comma 1, lettera b), o di superamento dei limiti di taglio consentiti con dichiarazione di cui al comma 3, è fatto obbligo di presentare alla Direzione centrale competente il PRFA in sanatoria entro trenta giorni dalla notifica dell'accertamento della violazione.
Note:
1 Comma 8 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
2 Comma 2 abrogato da art. 130, comma 1, L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 125, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4 Comma 4 sostituito da art. 125, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5 Comma 6 sostituito da art. 125, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
6 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 14/2016
7 Comma 8 sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 93
 (Competenza in materia di sanzioni)
1. All'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge provvede, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 1/1984 e successive modifiche, la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 131, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 94
 (Trattamento di dati personali)
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale, per le finalità di cui alla presente legge, può comunicare a soggetti privati o a enti pubblici economici, nonché diffondere anche sul sito web della Regione i dati personali di cui è in possesso.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 64, comma 33, L. R. 17/2010