Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Sezione II
 Valorizzazione della funzione paesaggistica, turistica e culturale
Art. 84
1. Allo scopo di favorire la conoscenza e la corretta fruizione delle aree boscate, la Regione promuove gli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree boscate vocate e le attività connesse alla didattica forestale e ambientale, nonché al turismo scientifico o sportivo.
3. Nella concessione dei contributi di cui al comma 2 è attribuita priorità agli interventi da realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell'articolo 19 e in aree boscate gestite in forma associata.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 3, L. R. 22/2012
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 123, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 86
 (Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti)
1. Ai fini di cui all'articolo 85 e per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attività agro-forestali, la Regione, anche attraverso gli strumenti di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), promuove iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza linguistica slovena di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 12, comma 4, L. R. 10/2010
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 129, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Comma 2 abrogato da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Comma 4 abrogato da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 65, L. R. 45/2017
6 Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 65, L. R. 45/2017
7 Parole sostituite al comma 1 ter da art. 2, comma 8, L. R. 12/2018
8 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 36, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 86 bis
1. La Regione promuove le associazioni fondiarie quale strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove imprese agricole e forestali.
3. La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini del presente articolo, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente, erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.
4. Le associazioni fondiarie sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati o i titolari di altro diritto reale o personale di godimento, al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
6. Con il regolamento di cui all'articolo 41 ter, comma 14, sono individuati anche le modalità e i criteri di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dell'attività e dei requisiti delle associazioni fondiarie.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 28/2017