Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Sezione I
 Tutela dei monumenti naturali
Art. 81
3. Le modalità per la realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui al comma 1 e degli elenchi comunali di cui al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. L'elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
5. L'elenco di cui al comma 1 costituisce elemento del sistema conoscitivo e informativo regionale. I suoi dati sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 19/2015
2 Articolo sostituito da art. 5, comma 14, lettera b), L. R. 24/2016
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 18, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 18, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 82
1. La Regione coordina le attività inerenti la tutela, la gestione, il controllo e la vigilanza degli alberi monumentali inclusi nell'elenco di cui all'articolo 81.
2. Gli interventi per le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli alberi monumentali, nonché per il loro eventuale abbattimento per casi motivati e improcrastinabili, sono autorizzati dalla Direzione centrale competente che può avvalersi della consulenza della struttura regionale competente in materia fitosanitaria. Sono comunicati alla Direzione centrale competente gli interventi di massima urgenza e, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, gli interventi di lieve modifica degli apparati degli alberi monumentali.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate linee guida per definire le metodologie degli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali e per individuare gli interventi soggetti a comunicazione ai sensi del comma 2 in conformità ai principi della disciplina statale in materia di tutela e gestione degli alberi monumentali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2 Articolo sostituito da art. 5, comma 14, lettera c), L. R. 24/2016
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 27, L. R. 25/2016
4 Articolo sostituito da art. 2, comma 18, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 83
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 19/2015
3 Articolo sostituito da art. 5, comma 14, lettera d), L. R. 24/2016