Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Capo V
 Funzione paesaggistica, turistica e culturale
Sezione I
 Tutela dei monumenti naturali
Art. 81
3. Le modalità per la realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui al comma 1 e degli elenchi comunali di cui al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. L'elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
5. L'elenco di cui al comma 1 costituisce elemento del sistema conoscitivo e informativo regionale. I suoi dati sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 19/2015
2 Articolo sostituito da art. 5, comma 14, lettera b), L. R. 24/2016
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 18, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 18, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 82
1. La Regione coordina le attività inerenti la tutela, la gestione, il controllo e la vigilanza degli alberi monumentali inclusi nell'elenco di cui all'articolo 81.
2. Gli interventi per le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli alberi monumentali, nonché per il loro eventuale abbattimento per casi motivati e improcrastinabili, sono autorizzati dalla Direzione centrale competente che può avvalersi della consulenza della struttura regionale competente in materia fitosanitaria. Sono comunicati alla Direzione centrale competente gli interventi di massima urgenza e, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, gli interventi di lieve modifica degli apparati degli alberi monumentali.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate linee guida per definire le metodologie degli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali e per individuare gli interventi soggetti a comunicazione ai sensi del comma 2 in conformità ai principi della disciplina statale in materia di tutela e gestione degli alberi monumentali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2 Articolo sostituito da art. 5, comma 14, lettera c), L. R. 24/2016
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 27, L. R. 25/2016
4 Articolo sostituito da art. 2, comma 18, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 83
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 19/2015
3 Articolo sostituito da art. 5, comma 14, lettera d), L. R. 24/2016
Sezione II
 Valorizzazione della funzione paesaggistica, turistica e culturale
Art. 84
1. Allo scopo di favorire la conoscenza e la corretta fruizione delle aree boscate, la Regione promuove gli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree boscate vocate e le attività connesse alla didattica forestale e ambientale, nonché al turismo scientifico o sportivo.
3. Nella concessione dei contributi di cui al comma 2 è attribuita priorità agli interventi da realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell'articolo 19 e in aree boscate gestite in forma associata.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 3, L. R. 22/2012
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 123, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 86
 (Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti)
1. Ai fini di cui all'articolo 85 e per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attività agro-forestali, la Regione, anche attraverso gli strumenti di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), promuove iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza linguistica slovena di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 12, comma 4, L. R. 10/2010
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 129, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Comma 2 abrogato da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Comma 4 abrogato da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 65, L. R. 45/2017
6 Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 65, L. R. 45/2017
7 Parole sostituite al comma 1 ter da art. 2, comma 8, L. R. 12/2018
8 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 36, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 86 bis
1. La Regione promuove le associazioni fondiarie quale strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove imprese agricole e forestali.
3. La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini del presente articolo, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente, erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.
4. Le associazioni fondiarie sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati o i titolari di altro diritto reale o personale di godimento, al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
6. Con il regolamento di cui all'articolo 41 ter, comma 14, sono individuati anche le modalità e i criteri di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dell'attività e dei requisiti delle associazioni fondiarie.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 28/2017