Art. 75
(Misure contro le infestazioni d'insetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e i danni da cause abiotiche)
1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) promuove il monitoraggio, il controllo e l'inventario dello stato fitosanitario dei boschi, divulga le conoscenze utili per la prevenzione e coordina le azioni di lotta più opportune contro le infestazioni d'insetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e i danni da cause abiotiche, mediante il ricorso preferenziale a metodi di lotta biologica e integrata.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 64, comma 26, L. R. 17/2010
Art. 76
(Interventi urgenti per il controllo della diffusione delle fitopatie)
1. Nei boschi interessati da infestazioni d'insetti, da infezioni fungine o da altre circostanze avverse di natura biotica, l'ERSA, previo accertamento delle cause, dell'entità e della gravità del fenomeno, nonché valutazione della funzione prevalente del bosco, può disporre con carattere d'urgenza gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie.
Art. 77
(Modalità di esecuzione dei lavori)
1. La Direzione centrale provvede a effettuare in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi gli interventi per la difesa fitopatologica dei boschi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 27, L. R. 17/2010
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera g), L. R. 44/2017