Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Sezione I
 Tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale
Art. 59
 (Divieti)
1. Per le specie vegetali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all'articolo 96, di seguito denominato regolamento sulla flora e fauna, è fatto divieto di:
a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie;
b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie raccolti nell'ambiente naturale.
2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali di cui al comma medesimo.
4. I divieti di cui al comma 3 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie animali di cui al comma medesimo.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 118, comma 1, L. R. 11/2014
2 Comma 5 bis abrogato da art. 2, comma 113, L. R. 27/2014
Art. 63

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 119, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 65
 (Sanzioni)
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la raccolta della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale in violazione alle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento comporta altresì il sequestro amministrativo.
4. Gli esemplari di fauna vivi oggetto di sequestro amministrativo sono tempestivamente rilasciati in località idonee, qualora questo sia compatibile con le loro esigenze ecologiche e il loro stato di salute.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 7/2008
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 22, comma 2, L. R. 7/2008
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 27, comma 3, L. R. 16/2008
4 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 17/2008
5 Comma 6 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
Art. 66
 (Vigilanza)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento provvedono altresì le guardie giurate volontarie di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e successive modifiche.
2. Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 1, le guardie giurate volontarie devono essere munite di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.