Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Capo IV
 Funzione ambientale e naturalistica
Sezione I
 Tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale
Art. 59
 (Divieti)
1. Per le specie vegetali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all'articolo 96, di seguito denominato regolamento sulla flora e fauna, è fatto divieto di:
a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie;
b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie raccolti nell'ambiente naturale.
2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali di cui al comma medesimo.
4. I divieti di cui al comma 3 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie animali di cui al comma medesimo.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 118, comma 1, L. R. 11/2014
2 Comma 5 bis abrogato da art. 2, comma 113, L. R. 27/2014
Art. 63

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 119, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 65
 (Sanzioni)
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la raccolta della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale in violazione alle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento comporta altresì il sequestro amministrativo.
4. Gli esemplari di fauna vivi oggetto di sequestro amministrativo sono tempestivamente rilasciati in località idonee, qualora questo sia compatibile con le loro esigenze ecologiche e il loro stato di salute.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 7/2008
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 22, comma 2, L. R. 7/2008
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 27, comma 3, L. R. 16/2008
4 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 17/2008
5 Comma 6 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
Art. 66
 (Vigilanza)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento provvedono altresì le guardie giurate volontarie di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e successive modifiche.
2. Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 1, le guardie giurate volontarie devono essere munite di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.
Sezione II
 Tutela degli ecosistemi forestali
Sezione III
 Disciplina del transito con mezzi a motore
Art. 72
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 76, L. R. 22/2007
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 77, L. R. 22/2007
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 27, comma 5, L. R. 16/2008
4 Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 17/2009
Art. 73
5. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi di cui al comma 4 sono utilizzati ai fini della manutenzione della viabilità di cui all'articolo 71.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 22, comma 4, L. R. 7/2008
2 Articolo sostituito da art. 27, comma 6, L. R. 16/2008
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 14, comma 1, L. R. 21/2013
4 Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 121, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 121, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6 Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9 Parole sostituite al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10 Parole soppresse al comma 4 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11 Parole sostituite alla lettera c) del comma 4 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 6), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Sezione IV
 Difesa fitopatologica dei boschi
Sezione IV bis
 Lotta alle specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente