Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Sezione II
 Vincolo idrogeologico e per altri scopi
Art. 51
 (Zone esenti dal vincolo idrogeologico)
3. Nelle zone omogenee di cui al comma 1, rimane facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere una relazione geologica che attesti che l'intervento previsto avviene nella completa sicurezza per quanto riguarda la stabilità dei luoghi, il regolare deflusso delle acque superficiali e il rispetto delle forme e dei fenomeni carsici.
4. Dopo l'entrata in vigore del PTR, con deliberazione della Giunta regionale sono ridefinite le zone omogenee ai fini dell'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 25, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 25, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 123, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 123, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012