Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Sezione I
 Tutela dei boschi
Art. 42
 (Trasformazione del bosco)
1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco può essere autorizzata dalla Direzione centrale compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la peculiarità della tipologia forestale, con la difesa dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e d'igiene ambientale locale.
3. Nei boschi che ricadono in aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), e successive modifiche, l'autorizzazione di cui al comma 2 tiene luogo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 47.
Note:
1 Lettera a bis) del comma 4 aggiunta da art. 64, comma 22, L. R. 17/2010
2 Lettera a ter) del comma 4 aggiunta da art. 120, comma 1, L. R. 26/2012
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 12/2018
Art. 43
 (Rimboschimento compensativo)
3. In luogo del rimboschimento di cui al comma 1, il soggetto richiedente la trasformazione del bosco può effettuare un versamento di importo corrispondente al costo dell'intervento compensativo. Tale somma è destinata alla realizzazione d'interventi di riequilibrio idrogeologico di competenza della Regione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 23, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 64, comma 23, lettera a), L. R. 17/2010
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 64, comma 23, lettera b), L. R. 17/2010
4 Comma 4 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011