Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Capo III
 Funzione protettiva e di difesa idrogeologica
Sezione I
 Tutela dei boschi
Art. 42
 (Trasformazione del bosco)
1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco può essere autorizzata dalla Direzione centrale compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la peculiarità della tipologia forestale, con la difesa dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e d'igiene ambientale locale.
3. Nei boschi che ricadono in aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), e successive modifiche, l'autorizzazione di cui al comma 2 tiene luogo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 47.
Note:
1 Lettera a bis) del comma 4 aggiunta da art. 64, comma 22, L. R. 17/2010
2 Lettera a ter) del comma 4 aggiunta da art. 120, comma 1, L. R. 26/2012
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 12/2018
Art. 43
 (Rimboschimento compensativo)
3. In luogo del rimboschimento di cui al comma 1, il soggetto richiedente la trasformazione del bosco può effettuare un versamento di importo corrispondente al costo dell'intervento compensativo. Tale somma è destinata alla realizzazione d'interventi di riequilibrio idrogeologico di competenza della Regione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 23, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 64, comma 23, lettera a), L. R. 17/2010
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 64, comma 23, lettera b), L. R. 17/2010
4 Comma 4 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
Sezione II
 Vincolo idrogeologico e per altri scopi
Art. 51
 (Zone esenti dal vincolo idrogeologico)
3. Nelle zone omogenee di cui al comma 1, rimane facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere una relazione geologica che attesti che l'intervento previsto avviene nella completa sicurezza per quanto riguarda la stabilità dei luoghi, il regolare deflusso delle acque superficiali e il rispetto delle forme e dei fenomeni carsici.
4. Dopo l'entrata in vigore del PTR, con deliberazione della Giunta regionale sono ridefinite le zone omogenee ai fini dell'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 25, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 25, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 123, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 123, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Sezione III
 Sistemazioni idraulico-forestali
Art. 55
1. Ai fini dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, la Direzione centrale individua interventi relativi al programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 50 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, nel rispetto dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e alla legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e successive modifiche.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 9, L. R. 11/2015 , con riferimento all'art. 32 della medesima L.R. 11/2015.
2 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 56
1. La Direzione centrale esegue gli interventi applicando la legge regionale 14/2002, e successive modifiche, e, nel caso di utilizzo dell'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, si avvale degli enti locali di cui all'articolo 55 della presente legge, se disponibili, ovvero dei Comuni competenti per territorio.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 100, L. R. 30/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 8, L. R. 11/2011
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera f), L. R. 44/2017