Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Capo II
 Funzione produttiva
Art. 35 bis
1. Le Comunità di montagna provvedono, nell'ambito territoriale di competenza, al rilascio delle concessioni relative a istanze presentate da soggetti privati per la realizzazione o il mantenimento di impianti, condutture e reti tecnologiche sui beni del demanio regionale rientranti nella viabilità forestale di cui all'articolo 35.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate previo parere favorevole della Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e in conformità alle prescrizioni in esso contenute.
5. Qualora il canone annuo di concessione sia superiore a 2.500 euro il richiedente deve costituire a favore della Comunità di montagna competente al rilascio della concessione una cauzione di importo non inferiore ad una annualità di canone mediante versamento sul conto di tesoreria oppure polizza fideiussoria.
6. La cessazione della concessione, per scadenza del termine o per decadenza a causa dell'inadempimento degli obblighi indicati nell'atto di concessione o a causa del mancato pagamento di due annualità di canone, comporta l'obbligo per il concessionario della rimozione delle opere realizzate e del ripristino dello stato dei luoghi; è fatta salva la possibilità da parte della Regione di acquisire a titolo gratuito tali opere al demanio regionale.
7. La riscossione e l'introito dei canoni relativi alle concessioni di cui al comma 1 spetta alle Comunità di montagna.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 7/2024
Art. 37
 (Meccanizzazione forestale)
1. La Regione promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori delle imprese d'utilizzazione boschiva, quale contributo allo sviluppo della filiera foresta-legno-energia e all'applicazione di corrette metodologie di lavoro in foresta.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 64, comma 20, L. R. 17/2010
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 64, comma 20, L. R. 17/2010
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 64, comma 20, L. R. 17/2010
4 Comma 2 abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014
5 Comma 2 bis abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014
6 Comma 2 ter abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014
7 Comma 2 quater abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 112, comma 1, L. R. 11/2014
2 Articolo abrogato da art. 3, comma 40, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 14/2012
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 14/2012
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 14/2012
4 Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 41 bis
1. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 4 aprile 2013 n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), promuove e sostiene, riconoscendo criteri di premialità ai fini della concessione degli incentivi previsti dalla presente legge, le diverse forme di aggregazione di imprese come individuate dalla normativa vigente fra cui, in particolare, le reti di impresa di cui all'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 115, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 41 ter
7 bis. I beneficiari di cui al comma 7, tenuti al rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si avvalgono anche delle procedure di affidamento diretto, di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo medesimo.
8. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25.
9. Ai fini di cui all'articolo 38 comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese di prima trasformazione del legno iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con priorità per quelle che aderiscono a reti di impresa di cui all'articolo 41 bis.
11. Per imprese di prima trasformazione del legno di cui ai commi 9 e 10 devono intendersi quelle che trasformano il legname tondo in prodotti segati con possibili successive lavorazioni.
12. Ai fini di cui all'articolo 41, comma 2, la Regione eroga contributi a enti e aziende singole o associate, nonché ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati per la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 115, comma 1, L. R. 11/2014
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 28/2017
3 Lettera b bis) del comma 6 aggiunta da art. 3, comma 30, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Lettera a bis) del comma 7 aggiunta da art. 3, comma 30, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Comma 7 bis aggiunto da art. 3, comma 30, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6 Lettera b bis) del comma 6 abrogata da art. 3, comma 95, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7 Lettera a bis) del comma 7 abrogata da art. 3, comma 95, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 53, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9 Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 3, comma 53, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10 Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 3, comma 53, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
11 Parole sostituite alla lettera b) del comma 7 da art. 3, comma 53, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
12 Lettera d bis) del comma 5 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
13 Parole aggiunte al comma 14 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
14 Comma 14 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023
15 Parole aggiunte alla lettera d bis) del comma 5 da art. 3, comma 40, lettera c), L. R. 13/2023
16 Comma 10 abrogato da art. 3, comma 40, lettera d), L. R. 13/2023
17 Parole aggiunte al comma 14 da art. 3, comma 40, lettera e), L. R. 13/2023
18 Rubrica dell'articolo modificata da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 7/2024
19 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 15, lettera c), L. R. 7/2024
20 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 15, lettera d), L. R. 7/2024
21 Comma 5 bis sostituito da art. 3, comma 15, lettera e), L. R. 7/2024
22 Parole sostituite al comma 14 da art. 3, comma 15, lettera f), L. R. 7/2024