Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Sezione III
 Associazionismo forestale
Art. 28
 (Ruolo degli enti locali)
2. Gli enti pubblici possono partecipare all'iniziativa consortile conferendo in tutto o in parte il proprio patrimonio boschivo per assicurarne la funzionalità gestionale, specie nei settori della tutela ambientale e della viabilità agricolo-forestale.
3. Qualora sia impossibile giungere all'individuazione o al reperimento di uno o più proprietari dei terreni compresi nell'area oggetto di consorzio e fino a quando tale situazione perduri, il Comune si sostituisce a tutti gli effetti, nel consorzio, ai proprietari assenti o irreperibili.
4. I Comuni, nel caso lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie individuata e sussista un rilevante interesse pubblico sotto il profilo della funzionalità gestionale e ambientale, possono costituire coattivamente il consorzio, sostituendosi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti; qualora venga meno la superficie minima dei tre quarti i Comuni possono sostituirsi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti.
6. La Regione e gli enti locali possono avvalersi dei consorzi o di altri organismi associativi per l'esecuzione degli interventi di propria competenza attraverso apposite convenzioni, anche pluriennali.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 104, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
Art. 29
 (Finanziamenti)
1 bis. Con apposito regolamento, da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.
2. I consorzi e gli altri organismi associativi di cui al comma 1 beneficiano delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), e successive modifiche, e all'articolo 21 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi e interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), e successive modifiche, ivi comprese quelle finalizzate alla realizzazione dei piani di ricomposizione particellare.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi anche alle associazioni d'imprese forestali inserite nell'elenco di cui all'articolo 25, purché costituite da almeno dieci soci.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 4, lettera a), L. R. 11/2011
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 60, lettera b), L. R. 18/2011
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 11/2011
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 60, lettera a), L. R. 18/2011
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 60, lettera a), L. R. 18/2011
6 Comma 3 bis abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 28/2017