Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Sezione II
 Imprese forestali
Art. 25
 (Elenco regionale delle imprese forestali)
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche, la Regione istituisce un elenco regionale in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per le opere e i servizi di interesse forestale e di difesa del territorio.
3. I requisiti necessari all'iscrizione, le relative procedure e la tenuta dell'elenco sono stabiliti dal regolamento forestale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
2 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
5 Comma 3 quater aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
6 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
7 Comma 3 bis abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8 Comma 3 ter abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9 Comma 3 quater abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10 Comma 3 quinquies abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.