Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
TITOLO II
 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FORESTALE
Art. 11
 (Pianificazione delle proprietà forestali)
1. La Regione promuove la pianificazione forestale, incentivando anche quella fra più proprietari forestali, ne definisce gli obiettivi, i contenuti, le modalità di elaborazione, applicazione e revisione, conformemente agli indirizzi del PFR.
3. Le previsioni pianificatorie di cui al comma 2 e quelle esecutive contenute nel PRFA tengono luogo del regolamento forestale.
4. Il PGF è lo strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale della proprietà forestale e per la redazione dei PRFA.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 64, comma 5, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 8 sostituito da art. 64, comma 5, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole soppresse al comma 2 da art. 92, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4 Comma 5 sostituito da art. 92, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5 Comma 5 bis abrogato da art. 92, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
6 Parole soppresse al comma 7 da art. 92, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
7 Comma 8 abrogato da art. 92, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
8 Comma 9 abrogato da art. 92, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
9 Parole sostituite al comma 10 da art. 92, comma 1, lettera f), L. R. 11/2014
10 Comma 6 sostituito da art. 3, comma 2, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
11 Parole aggiunte al comma 7 da art. 3, comma 2, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12 Parole aggiunte al comma 10 da art. 3, comma 2, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.