Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Principi e finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la valenza pubblica rivestita dal bosco per le funzioni produttiva, protettiva e di difesa idrogeologica, ambientale e naturalistica, paesaggistica, turistica, sociale e culturale.
2. Nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, dalle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modifiche, relative rispettivamente alla conservazione degli uccelli selvatici e alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, resa esecutiva con legge 503/1981, le disposizioni della presente legge sono finalizzate a:
a) migliorare e valorizzare le aree forestali esistenti nel territorio montano;
b) tutelare e conservare le superfici forestali esistenti, nonché creare nuove aree boscate e sistemi verdi multifunzionali, nel restante territorio regionale;
c) garantire la maggiore efficacia degli interventi pubblici, l'equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nel territorio montano, e l'utilizzo delle risorse forestali e naturali in maniera sostenibile;
d) individuare nella gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica, lo strumento idoneo per tutelare e migliorare la biodiversità degli ecosistemi forestali, ivi compresi quelli inseriti nella rete Natura 2000;
e) favorire il perseguimento di adeguati livelli di gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali riconoscendone i maggiori costi, in un quadro di filiera e valorizzazione economica e ambientale delle risorse stesse, ponendo limiti per ragioni di superiore interesse collettivo alla libera fruizione delle risorse forestali, con conseguente adeguato indennizzo per il proprietario;
f) favorire, laddove possibile, lo sviluppo e l'utilizzo turistico del territorio boschivo regionale.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 24/2009
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 111, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 111, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 86, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 86, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6 Comma 3 abrogato da art. 86, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
7 Comma 3 bis abrogato da art. 86, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
Art. 4
 (Funzioni della Regione e degli enti locali)
3. Ai fini dell'esercizio unitario a livello regionale, la Regione svolge altresì funzioni in materia di tutela dei boschi e vincolo idrogeologico.
5. I Comuni svolgono le funzioni amministrative relative all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti di cui all'articolo 86.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
2 Comma 3 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
3 Comma 3 quater aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 2, L. R. 17/2010
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 87, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
6 Parole soppresse al comma 4 da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
7 Comma 6 abrogato da art. 87, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
8 Parole soppresse al comma 3 bis da art. 26, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9 Comma 4 sostituito da art. 26, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10 Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
11 Parole aggiunte al comma 3 ter da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
12 Parole aggiunte al comma 3 quater da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
Art. 5
 (Semplificazione dei procedimenti)
1. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge sono improntati alla semplificazione e alla riduzione dei relativi tempi di svolgimento.
2 bis. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono escluse dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le sistemazioni idraulico - forestali, di cui all'articolo 54, che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti.
4. La valutazione d'incidenza è dovuta per gli interventi di cui agli articoli 35, comma 2, lettera a), e 54.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 112, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 2 abrogato da art. 88, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 88, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 88, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
Art. 7
 (Superfici non considerate bosco)
1. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:
b) i parchi cittadini zonizzati dai piani regolatori ed effettivamente attuati, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;
c) le colture di alberi di Natale di età media inferiore a trenta anni;
d) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
e) nel territorio montano, i terreni abbandonati, ancorché imboschiti, per i quali sia riconosciuta nello strumento urbanistico comunale la destinazione a zona E3, E4, E5 ed E6 e siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli;
f) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di venti anni;
g) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua interessati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, nonché sugli argini artificiali e sulle relative fasce di rispetto di larghezza fino a 4 metri;
h) i filari e i viali di piante arboree o arbustive, i frutteti e le tartufaie identificabili come coltivate;
i) le superfici definite non boscate dai piani di gestione forestale vigenti.
i bis) i terrazzamenti artificiali coinvolti da processi di imboschimento, delimitati dallo strumento urbanistico comunale come zone E3, E4, E5 e E6 nel solo caso in cui siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli.
Note:
1 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
3 Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 89, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
4 Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
5 Lettera i bis) del comma 1 aggiunta da art. 89, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014