Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Art. 98
2. Sino al recepimento da parte dell'ente locale degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 97 continuano a trovare applicazione:
a) l'articolo 3 della legge regionale 65/1976, nonché il comma 1 dell'articolo 4, l'articolo 5 della medesima legge regionale 65/1976, e successive modifiche;
b) l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura), e successive modifiche.
(4)
4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 73, comma 4, continua a trovare applicazione la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), e successive modifiche.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 27, comma 9, L. R. 16/2008
2 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 28, L. R. 12/2009
3 Comma 5 bis aggiunto da art. 64, comma 35, L. R. 17/2010
4 Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera d), L. R. 11/2011
5 Il regolamento forestale è stato emanato con DPReg. 28/12/2012, n. 0274/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).