1.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge č emanato il regolamento di esecuzione della presente legge, denominato regolamento forestale, con il quale si provvede a dare esecuzione alle disposizioni in materia di:
a) pianificazione e programmazione forestale;
b) disciplina delle attivitā di gestione forestale;
c) imprese forestali;
d) viabilitā forestale, vie aeree d'esbosco e arboricoltura da legno;
e) tutela dei boschi;
g)
( ABROGATA )
h) definizione delle tempistiche burocratiche riducendo, ogni qualvolta possibile, quelle previste sino all'entrata in vigore della presente legge.
1 Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 132, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 132, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012