Art. 93
(Competenza in materia di sanzioni)
1. All'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge provvede, ai sensi dell'
articolo 10 della legge regionale 1/1984 e successive modifiche, la struttura regionale competente in materia di foreste.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 131, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 15, lettera h), L. R. 7/2024