Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Art. 93
 (Competenza in materia di sanzioni)
1. All'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge provvede, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 1/1984 e successive modifiche, la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 131, comma 1, L. R. 26/2012