Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Art. 92
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è fatto obbligo di richiedere alla Direzione centrale competente l'autorizzazione in sanatoria; in assenza della richiesta di autorizzazione, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento della violazione o in caso di diniego dell'autorizzazione medesima, è fatto obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore.
6. Nei casi di inosservanza dell'obbligo di ripristino di cui al comma 5 e previa diffida, la Direzione centrale competente provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, attivando le procedure per il recupero delle spese ai sensi della normativa statale vigente in materia di riscossione delle imposte dirette.
7. Nei casi di mancata presentazione del PRFA previsto dal regolamento forestale, di cui al comma 1, lettera b), o di superamento dei limiti di taglio consentiti con dichiarazione di cui al comma 3, è fatto obbligo di presentare alla Direzione centrale competente il PRFA in sanatoria entro trenta giorni dalla notifica dell'accertamento della violazione.
Note:
1 Comma 8 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
2 Comma 2 abrogato da art. 130, comma 1, L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 125, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4 Comma 4 sostituito da art. 125, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5 Comma 6 sostituito da art. 125, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
6 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 14/2016
7 Comma 8 sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 28/2017