Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Art. 90
 (Nuova denominazione e attivitā del Fondo regionale per la gestione del CeSFAM)
1. La denominazione del Fondo regionale per la gestione del Centro Servizi per le Foreste e le Attivitā della Montagna (CeSFAM), istituito dall'articolo 5, comma 113, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche, č sostituita dalla seguente: <<Fondo regionale per i servizi forestali>>. Gli interventi e i relativi provvedimenti amministrativi predisposti con riferimento al Fondo regionale per la gestione del CeSFAM si intendono riferiti al Fondo regionale per i servizi forestali.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 30/2007
2 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 17/2008
3 Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2009
4 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2009
5 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 37, lettera a), L. R. 11/2011