Art. 87
(Operai dipendenti)
1. La Regione, per l'effettuazione dei lavori in amministrazione diretta di competenza dei servizi della Direzione centrale, autorizza il Direttore competente in materia di sistemazioni idraulico forestali ad assumere con contratto di diritto privato, a tempo determinato o indeterminato, il personale operaio necessario, nei limiti e con le modalità fissate dagli strumenti della programmazione regionale.
1 bis.
Il personale operaio può essere, altresì, utilizzato per l'esecuzione dei seguenti lavori in amministrazione diretta:
a) interventi da realizzare, previa informativa alla Giunta regionale, su beni di proprietà pubblica o di fondazioni con finalità pubbliche, dichiarati di rilevante interesse storico o rilevanti dal punto di vista naturalistico;
b) interventi di manutenzione delle opere e delle sezioni di deflusso su corsi d'acqua del demanio idrico regionale anche all'esterno di aree montane;
c) interventi di cui all'
articolo 4 della legge regionale 42/1996 e lavori di manutenzione e recupero della rete Natura 2000, limitatamente ai terreni di proprietà regionale o attribuiti alla gestione dell'Amministrazione regionale;
d) interventi di manutenzione del verde interno e delle aree verdi esterne delle sedi della Regione.
1 quater. Nell'ottica di una riorganizzazione dell'attività vivaistica, forestale e agricola, nonché per la conservazione e valorizzazione dei parchi e giardini storici svolta dall'Amministrazione regionale il personale operaio può essere utilizzato anche per le attività di competenza dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC).
2. Il personale operaio utilizzato per gli interventi e le attività di cui al presente articolo rimane alle dipendenze giuridiche della Regione nei confronti della quale gravano i relativi costi. Il personale viene assegnato dal Direttore competente in materia di sistemazioni idraulico forestali alle dipendenze degli altri Servizi dell'Amministrazione regionale, dell’ERSA o dell’ERPAC, che ne assumono la responsabilità organizzativa, per la realizzazione degli interventi e delle attività di rispettiva competenza.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 60, lettera c), L. R. 18/2011
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4 Comma 1 quater aggiunto da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5 Comma 2 sostituito da art. 124, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6 Comma 1 bis sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2015
7 Comma 1 ter abrogato da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2015
8 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 20/2015
9 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 7, lettera e), L. R. 24/2016
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
11 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
12 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019
13 Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 3, comma 76, lettera a), L. R. 13/2021
14 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 76, lettera b), L. R. 13/2021