1.
Ai fini della presente legge si intende per:
b) <<Direzione centrale>>: la Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e naturali;
c) <<Direttore centrale>>: il Direttore centrale competente in materia di risorse forestali e naturali;
d) <<PFR>>: il Piano forestale regionale;
d bis) PFIT: piano forestale di indirizzo territoriale;
e) <<PGF>>: il piano di gestione forestale;
f) <<SF>>: la scheda forestale;
g) <<PRFA>>: il progetto di riqualificazione forestale e ambientale;
g bis) direttore dell'esecuzione del lotto boschivo: tecnico abilitato incaricato della corretta esecuzione degli interventi contenuti nel PRFA, denominato anche direttore dei lavori;
h) <<regolamento forestale>>: il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 95.
2 Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 44/2017
3 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 2, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.