Art. 78 bis
(Specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente)
1. Ai fini della presente legge sono considerate specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente le specie riportate nell'allegato A.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, l'allegato A puņ essere integrato con nuove specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 64, comma 29, L. R. 17/2010