Art. 74
(Sanzioni)
1. La violazione del divieto di circolazione e sosta stabilito dall'articolo 71, comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 250 euro. La medesima sanzione si applica per la violazione del divieto di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c).
2. La rimozione, il danneggiamento e la distruzione della segnaletica o delle sbarre, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, oltre all'obbligo del rimborso del costo sostenuto per il ripristino dall'amministrazione competente di cui all'articolo 73, comma 2.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 27, comma 7, L. R. 16/2008
2 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011