Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Art. 7
 (Superfici non considerate bosco)
1. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:
b) i parchi cittadini zonizzati dai piani regolatori ed effettivamente attuati, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;
c) le colture di alberi di Natale di età media inferiore a trenta anni;
d) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
e) nel territorio montano, i terreni abbandonati, ancorché imboschiti, per i quali sia riconosciuta nello strumento urbanistico comunale la destinazione a zona E3, E4, E5 ed E6 e siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli;
f) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di venti anni;
g) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua interessati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, nonché sugli argini artificiali e sulle relative fasce di rispetto di larghezza fino a 4 metri;
h) i filari e i viali di piante arboree o arbustive, i frutteti e le tartufaie identificabili come coltivate;
i) le superfici definite non boscate dai piani di gestione forestale vigenti.
i bis) i terrazzamenti artificiali coinvolti da processi di imboschimento, delimitati dallo strumento urbanistico comunale come zone E3, E4, E5 e E6 nel solo caso in cui siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli.
Note:
1 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
3 Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 89, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
4 Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
5 Lettera i bis) del comma 1 aggiunta da art. 89, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014