Art. 68
(Finalitā e criteri per l'individuazione)
1. L'individuazione delle aree di cui all'articolo 67 č finalizzata a consentire lo studio delle dinamiche delle foreste attraverso l'effettuazione di ricerche di lungo periodo dei processi naturali ed ecologici, il monitoraggio di lungo termine, la realizzazione di inventari ecologici, la misurazione e conservazione della biodiversitā con riferimento anche alle risorse genetiche e l'analisi della risposta della dinamica forestale ai cambiamenti ambientali.