Art. 67
1. La Regione individua, attraverso il PFR, un adeguato numero di aree forestali di elevato valore biologico e naturalistico, denominate riserve forestali, di sua proprietà o, previo accordo, di altri proprietari, da destinare alla libera evoluzione per approfondire la conoscenza e divulgazione scientifica delle dinamiche naturali, nonché per elaborare specifici sistemi di gestione.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 127, comma 1, L. R. 26/2012
2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 120, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 120, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014