Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Art. 65
 (Sanzioni)
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la raccolta della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale in violazione alle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento comporta altresì il sequestro amministrativo.
4. Gli esemplari di fauna vivi oggetto di sequestro amministrativo sono tempestivamente rilasciati in località idonee, qualora questo sia compatibile con le loro esigenze ecologiche e il loro stato di salute.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 7/2008
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 22, comma 2, L. R. 7/2008
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 27, comma 3, L. R. 16/2008
4 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 17/2008
5 Comma 6 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011