Art. 64
(Diritti del proprietario del fondo)
1. La raccolta di ogni specie di flora spontanea di interesse regionale può essere vietata dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo mediante l'apposizione di idonee tabelle, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento sulla flora e fauna.
2. Nel medesimo regolamento sono disciplinati le modalità e i termini di gestione, raccolta e vendita delle specie di flora di interesse regionale da parte del proprietario del fondo e delle persone dallo stesso autorizzate.
3. La vendita di cui al comma 2 è riservata ai soggetti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'
articolo 2188 del codice civile.