Articolo 60 bis
(Norme per la raccolta delle chiocciole)
1. La cattura di esemplari delle specie di chiocciola del genere Helix è consentita per scopi didattici, scientifici e commestibili dall'1 luglio al 31 marzo di ogni anno per una quantità non superiore a due chilogrammi per persona al giorno.
2. All'attività di cui al comma 1 non si applicano le procedure per le autorizzazioni di cui all'articolo 61, commi 2 e 3.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 27, comma 2, L. R. 16/2008