Art. 58
(Modalità di esecuzione dei lavori di pronto intervento)
1. Gli interventi di cui all'articolo 57, comma 1, sono realizzati dalla Direzione centrale sulla base di un processo verbale d'urgenza redatto dal direttore del servizio competente in materia di sistemazioni idraulico forestali, da sottoporre ad approvazione del Direttore centrale, e di una conseguente perizia sommaria delle spese da sostenere.
1 bis. Gli interventi di cui all'articolo 57, comma 2, sono realizzati in amministrazione diretta con l'utilizzo delle maestranze dipendenti oppure attraverso affidamento a terzi, con ricorso alle procedure di cui all'
articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 22/2020
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 3, lettera c), L. R. 22/2020