Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Art. 56
1. La Direzione centrale esegue gli interventi applicando la legge regionale 14/2002, e successive modifiche, e, nel caso di utilizzo dell'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, si avvale degli enti locali di cui all'articolo 55 della presente legge, se disponibili, ovvero dei Comuni competenti per territorio.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 100, L. R. 30/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 8, L. R. 11/2011
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera f), L. R. 44/2017