Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Norme in materia di risorse forestali.
Art. 56
1. La Direzione centrale esegue gli interventi applicando la legge regionale 14/2002, e successive modifiche, e, nel caso di utilizzo dell'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, si avvale degli enti locali di cui all'articolo 55 della presente legge, se disponibili, ovvero dei Comuni competenti per territorio.
2 bis. In caso di realizzazione dei lavori di cui al comma 2 in amministrazione diretta č previsto un incentivo per il personale tecnico amministrativo dipendente della Regione che svolge le attivitā indicate nel regolamento attuativo di cui all'articolo 23, comma 5, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con regolamento, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di foreste, sono disciplinate le relative modalitā di attuazione.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 100, L. R. 30/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 8, L. R. 11/2011
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera f), L. R. 44/2017
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 43, lettera a), L. R. 12/2025
5 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 43, lettera b), L. R. 12/2025