Art. 55
(Programmazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)
1. Ai fini dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, la Direzione centrale individua interventi relativi al programma triennale dei lavori pubblici di cui all'
articolo 50 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, nel rispetto dei piani di bacino di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e alla
legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e successive modifiche.
2. Gli interventi di cui al comma 1 in territorio montano sono programmati sentite le Comunità di montagna.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 9, L. R. 11/2015 , con riferimento all'art. 32 della medesima L.R. 11/2015.
2 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.