Art. 44
(Garanzie)
1. Il rilascio dell'autorizzazione per la trasformazione del bosco puņ essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale o alla stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Per la determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale si tiene conto del costo per l'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere prescritte o di ripristino.
3. In caso di esecuzione d'ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvede ai sensi della vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette.