Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Art. 43
 (Rimboschimento compensativo)
3. In luogo del rimboschimento di cui al comma 1, il soggetto richiedente la trasformazione del bosco può effettuare un versamento di importo corrispondente al costo dell'intervento compensativo. Tale somma è destinata alla realizzazione d'interventi di riequilibrio idrogeologico di competenza della Regione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 23, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 64, comma 23, lettera a), L. R. 17/2010
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 64, comma 23, lettera b), L. R. 17/2010
4 Comma 4 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011