Art. 41
(Arboricoltura da legno)
1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a) <<arboricoltura>>: la coltivazione di alberi, reversibile al termine del ciclo colturale, in terreni non boscati, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno e biomassa;
b) <<specie forestali a rapido accrescimento>>: le specie coltivate con turni inferiori o uguali a dieci anni.
2. La Regione promuove la produzione legnosa fuori foresta.
3. Gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con finanziamenti pubblici devono essere gestiti secondo un piano di coltura e conservazione.
4. Nel regolamento forestale sono disciplinati i criteri per la redazione del piano, le relative modalità di approvazione, gli obblighi che ne derivano e le fattispecie esenti.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 114, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 114, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
3 Comma 5 abrogato da art. 114, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014