Art. 36
(Vie aeree d'esbosco)
1. I procedimenti relativi all'installazione e all'esercizio degli impianti temporanei di gru a cavo sono disciplinati con il regolamento forestale.
2. Sono comunque fatti salvi gli obblighi di legge per le fattispecie che costituiscono motivo di pericolo per il volo aereo.