Art. 35
(Viabilità forestale)
1. La Regione individua nella realizzazione e manutenzione della viabilità forestale lo strumento per conseguire una piena valorizzazione della risorsa forestale e una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale.
2.
La viabilità forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti con il regolamento forestale, è classificata in:
a) strade forestali, caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato;
b) piste forestali e varchi, caratterizzati da opere a fondo naturale non aventi il carattere di opere permanenti;
c) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri comunque preclusi al transito motorizzato.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 27, comma 1, L. R. 16/2008
2 Comma 2 sostituito da art. 109, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3 Comma 3 abrogato da art. 109, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 3, lettera e), L. R. 44/2017
5 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 40, lettera a), L. R. 13/2023