Art. 27
(Forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale)
1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione riconosce e sostiene forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale gią esistenti nel territorio montano e promuove la creazione di consorzi e altri organismi associativi, anche temporanei, tra proprietari allo scopo di razionalizzare e migliorare la gestione agro-silvo-pastorale del territorio regionale.
2. Ai fini di cui all'
articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche, i soggetti privati e le imprese di cui all'articolo 25 possono partecipare, per un migliore coordinamento della gestione, ai consorzi e agli altri organismi associativi di cui al comma 1.