Art. 24
(Gestione del patrimonio forestale di proprietà privata)
1. Per i boschi privati non soggetti ai PGF o alle SF le attività selvicolturali sono effettuate secondo le procedure amministrative e le modalità stabilite dal regolamento forestale.
2. Il personale della Direzione centrale o di altri enti pubblici può fornire, su richiesta di proprietari privati e a titolo non oneroso, nell'ambito dei normali servizi d'istituto, indicazioni di carattere tecnico qualora queste non si configurino come attività professionale, secondo gli indirizzi operativi stabiliti dal regolamento forestale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 118, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 102, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014