Art. 23
(Tutela tecnica ed economica dei patrimoni forestali di proprietà pubblica)
1. Per le attività di pianificazione e progettazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 12, nonché per quelle connesse alla gestione forestale di cui all'articolo 14 l'ente pubblico proprietario di bosco si avvale di figure professionali abilitate secondo gli specifici ordinamenti, dipendenti dell’ente, ovvero in servizio presso altri enti pubblici, secondo le norme vigenti in materia di collaborazione tra enti pubblici, oppure liberi professionisti.
1 bis. L'attività di progettazione di cui all'articolo 12 può essere svolta dal personale della Direzione centrale a favore di soggetti pubblici proprietari forestali, previa verifica delle priorità del servizio d'istituto e con oneri a carico del proprietario da quantificare secondo i criteri stabiliti dal regolamento forestale.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009
4 Comma 1 quater abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
5 Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 13, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
6 Parole soppresse al comma 1 ter da art. 117, comma 1, L. R. 26/2012
7 Rubrica dell'articolo modificata da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
9 Comma 1 ter abrogato da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 33/2015